1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione di un reddito sociale per la montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che intraprendono o svolgono una delle seguenti attività:
1) agricola, che contempli la riscoperta del patrimonio genetico animale o vegetale, al fine di valorizzare la biodiversità della montagna;
2) artigianale, al fine di riscoprire o migliorare le attività tradizionali montane;
b) il reddito sociale per la montagna è corrisposto con modalità diverse a seconda che si tratti di persone inoccupate, disoccupate o titolari di un contratto diverso da quello a tempo pieno o determinato;
c) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che percepiscono un reddito lordo annuo fino a 12.000 euro. Il reddito sociale per la montagna è corrisposto a integrazione della differenza tra il reddito percepito e il limite di 12.000 euro;
d) il reddito sociale per la montagna è corrisposto ai piccoli imprenditori artigiani e agricoli che non impiegano più di tre dipendenti;
e) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza in territori montani.