Art. 7.
(Istituzione del reddito sociale per la montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione di un reddito sociale per la montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che intraprendono o svolgono una delle seguenti attività:

              1) agricola, che contempli la riscoperta del patrimonio genetico animale o vegetale, al fine di valorizzare la biodiversità della montagna;

              2) artigianale, al fine di riscoprire o migliorare le attività tradizionali montane;

          b) il reddito sociale per la montagna è corrisposto con modalità diverse a seconda che si tratti di persone inoccupate, disoccupate o titolari di un contratto diverso da quello a tempo pieno o determinato;

 

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          c) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che percepiscono un reddito lordo annuo fino a 12.000 euro. Il reddito sociale per la montagna è corrisposto a integrazione della differenza tra il reddito percepito e il limite di 12.000 euro;

          d) il reddito sociale per la montagna è corrisposto ai piccoli imprenditori artigiani e agricoli che non impiegano più di tre dipendenti;

          e) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza in territori montani.